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Un po' di Storia
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| La Costituzione di Livigno
come Zona Franca |
Livigno è un paese povero
per natura e proprio su questa povertà è basata la
legge del 1910 che mette il Comune al di fuori della linea doganale
estendendo la franchigia ai generi di privativa dello Stato. Tale
legge, comunque, non concedeva nulla di nuovo perché bisogna
risalire alle origini di Livigno, per aver notizie delle prime
franchigie delle quali ebbe ad usufruire la Comunità livignese.
Già nel 1538, i Livignaschi, sfruttando con abilità e
furbizia una situazione politica e militare piuttosto contorta,
riuscirono a raggiungere l'autonomia nei confronti del Contado
di Bormio; a questo periodo risalgono anche le prime agevolazioni
e varie furono le concessioni che Livigno stipulò, di cui
non rimangono tracce documentali, ma alle quali si rifanno chiaramente
atti similari posteriori richiamandone l'esistenza.
Risale al 15
fruttidoro dell'anno 9 repubblicano, una comunione con l'Intendenza
di Morbegno, alla quale ne seguì un'altra
in data 2 Febbraio 1805, con cui la Regolatoria di Finanza, concedeva
alla Comunità di Livigno di esportare ed importare dal Tirolo
quanto occorreva alla sua sussistenza, "ritenendo detto Comune
staccato per gli oggetti daniari dal restante della nostra repubblica".
Con la caduta di Napoleone Bonaparte nel 1814, era venuto meno
anche il Regno Italico e gran parte del suo territorio, l'antico
stato veneto di terra ferma, il Friuli, le province di Bormio e
Chiavenna e la Valtellina, formarono il Lombardo-Veneto dichiarato
dal Congresso di Vienna del 1815, parte integrante ed inalienabile
della Monarchia austriaca. Nel febbraio del 1825, il Comune di
Livigno, sottoscrisse una convenzione con l'Intendenza Regia del
Lombardo-Veneto in merito ed all'esenzione daziaria dei generi
di privativa, ed all'esenzione dei diritti di dogana con il permesso
di poter liberamente introdurre dall'estero ogni articolo necessario
alla propria sussistenza e parimenti, senza alcun contributo daziario,
la introduzione annuale nell'interno dello Stato di prodotti del
proprio suolo entro i limiti determinati. Confermata nel 1837 e
1840 fu revisionata nel 1853; il 23 Giugno del 1857 fu firmata
una nuova convenzione con il Governo austriaco
(rinnovabile di triennio in triennio, qualora, tre mesi prima della
scadenza, non venisse disdetta la validità dalle parti contraenti)
Il per la franchigia dei diritti di dogana nei suoi rapporti di
commercio con l'estero e con l'interno della Lombardia, come pure
dei diritti inerenti ai generi di privativa e dell'imposta di confine
sugli articoli necessari al consumo liberamente introdotti dall'estero".
Nel
1877 il Regio Governo italiano, come da deliberazione del Ministro
delle Finanze, aveva stabilito la soppressione della suddetta
convenzione al 31 ottobre 1879 (data di scadenza del triennio)
ma aderendo poi alle istanze del Comune di Livigno acconsentiva
alla stipulazione di una nuova convenzione: la pratica per la nuova
convenzione non ebbe comunque seguito, cosicché venne continuata
la convenzione austriaca, del 1857 fino all'emanazione della legge
n.516 del 17 Luglio 1910. Tale legge, oltre a dichiarare Livigno
fuori dalla linea doganale (art. 1), concedeva di introdurre nel
territorio doganale; in esenzione dei diritti di confine, gli animali
nati ed allevati in loco, ed altri prodotti. In caso fossero avvenuti
mutamenti nella produzione del territorio comunale, il Governo,
veniva autorizzato ad apportare variazioni alla quantità e
alla qualità degli animali e degli altri prodotti, in modo,
però, che non ne derivasse un aumento nell'ammontare totale
dei diritti di confine, abbuonati per effetto della legge in esame.
L'art.1
del R.D. 14 Maggio 1911, delimitava il territorio del Comune di
Livigno, dichiarato fuori della linea doganale, limitato
a Nord-ovest ed a sud con il confine Svizzero, e ad Est dalla linea
data dallo spartiacque, fra il bacino dello Spöl ed il bacino
dell'Adda.
Nel territorio così delimitato, non erano permessi
depositi di merci estere soggette a diritti di confine, in quanto
superiori
al fabbisogno degli abitanti.
Con un nuovo Decreto Ministeriale
,il Ministro delle Finanze disciplinò il
deposito e la detenzione di determinate merci soggette a diritti
di confine (come caffè, zucchero, tè, spiriti, fiammiferi,
pietrine, cartine, tubetti per sigarette tabacchi ed accenditori
automatici) nel territorio del Comune con obbligo ai detentori
di munirsi di speciale licenza nella quale fossero determinati
i quantitativi massimi dei prodotti, da tenersi nei magazzini e
di un registro di carico e scarico.
Con detto decreto si dichiarava
inoltre, che i quantitativi di merci trovati al di fuori dei magazzini
autorizzati sarebbero stati
ritenuti di contrabbando, salvo i depositi esistenti nelle abitazioni
private limitatamente al fabbisogno di un mese per la famiglia.
Il paese che, come ho detto. rimaneva isolato per tutto il periodo
invernale a causa dell'intransitabilità dell'unica strada
di accessorio, ha fin dal 1910 beneficiato di un autorizzazione
che gli permette di importare dall'Italia contingenti agevolati
di merci occorrenti alla popolazione di entità variabile,
di anno in anno.
Le difficoltà maggiori per il rifornimento
del Comune di Livigno si ebbero nel 1939; in quell'anno infatti,
in seguito agli
eventi politici il Comune si era venuto a trovare in condizioni
di disagio in seguito alla chiusura dei mercati di rifornimento
svizzeri. In seguito a tale situazione il Ministero delle Finanze,
in deroga alle disposizioni nel frattempo emanate che vietavano
l'esportazione dall'Italia di generi alimentari di prima necessità,
autorizzava l'introduzione a Livigno attraverso la dogana di Foscagno,
dei generi alimentari destinati al consumo locale.
Tutte le leggi
e i decreti menzionati, hanno senzlaltro aiutato la popolazione
locale da affrontare la dura vita quotidiana, ma
tutto questo, rimaneva a livello del singolo cittadino e solo con
la legge n. 384 dell'11 Giugno 1954, l'extradoganalità di
Livigno, assunse un aspetto collettivo, ed a fruire dei vantaggi,
entra direttamente anche il comune in quanto la legge 384, permette
appunto al Comune di riscuotere dei dazi sulle merci introdotte
ed esenti da tasse nazionali.
Il gettito dato dall'applicazione
di detta legge che fu di sole poche decine di milioni, nei primi
anni, raggiunge ora circa il
miliardo, e quasi tutta l'attività del Comune era ed è imperniata
su queste entrate.
In occasione della riforma tributaria italiana,
anche la legge del 1954, venne rivista ed oggi Livigno ha una nuova
legge che
oltre a riconfermare i privilegi delle leggi precedenti lo esonera
dalla tassa IVA. Inoltre il paese nei confronti della Comunità Europea, è considerato
paese terzo.
Grazie ai provvedimenti agevolatori di cui gode, Livigno
ha potuto affrancarsi da una situazione di povertà ed arretratezza
in cui altrimenti oggi, con tutta certezza, verserebbe; ora il
turismo l'ha scoperto riservando un futuro migliore a questa località che
come unica ricchezza, ha le bellezze naturali.
Ora il progressivo
abbattimento delle barriere doganali ed il processo di integrazione
economica tra gli stati europei viene
a limitare e svuotare progressivamente il contenuto delle agevolazioni
di cui gode Livigno, per cui ci si avvia probabilmente ad una fine
naturale di tali provvidenze. Se a ciò si giungerà dopo
che Livigno, grazie alle agevolazioni di cui ha goduto ed all'intraprendenza
dei suoi amministratori e dei suoi abitanti, sarà divenuta
una località turistica convenientemente attrezzata, si potrà dire
che il minimo sacrificio sopportato dallo Stato, avrà raggiunto
un doppio risultato: la rinascita di una zona che la natura e la
storia sembravano aver regalato nell'incomodo stato di dipendenza
ad aiuti ed interventi magnanimamente concessi, ad un bilancio
comunale economicamente sano che altrimenti si sarebbe aggiunto
al già lungo elenco di bilanci deficitari di troppi enti
locali. |
Il testo sopra riportato è tratto
dal libro:
"TRADIZIONI POPOLARI A LIVIGNO (SONDRIO, ITALIA)"
di Anna Maria Silvestri Vedovello. |
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